16 Dec
16Dec

Con l’emendamento presentato il 15 dicembre 2025, il Governo intende definire in modo più netto il perimetro applicativo del nuovo Iper Ammortamento 2026, modificando in maniera significativa l’impostazione emersa nelle prime bozze e nelle anticipazioni circolate nei mesi precedenti. Di seguito analizziamo i punti chiave della normativa e le principali differenze rispetto all’orientamento iniziale, con particolare attenzione agli effetti pratici per le imprese che stanno pianificando investimenti in beni strumentali.


Finestra temporale rigida: agevolati solo gli investimenti dal 01.01.2026 al 30.09.2028

La prima modifica rilevante riguarda l’ambito temporale dell’agevolazione. L’emendamento esclude espressamente

  • gli investimenti avviati nel 2025, anche se successivi a novembre;
  • gli investimenti che avrebbero dovuto fungere da “ponte” tra Transizione 4.0, Transizione 5.0 e il nuovo iper ammortamento.

 Sono agevolabili esclusivamente gli investimenti: 

  • effettuati a partire dal 1° gennaio 2026;
  • con termine massimo fissato al 30 settembre 2028.

 Rispetto all’orientamento iniziale, viene quindi meno qualsiasi ipotesi di salvaguardia per gli investimenti prenotati o avviati negli ultimi mesi del 2025. 

Implicazione pratica: le imprese che hanno anticipato investimenti nel 2025 non potranno riallocarli sul nuovo iper ammortamento e dovranno valutare con attenzione il corretto inquadramento nelle misure previgenti.


Eliminata la maggiorazione legata al risparmio energetico 

Un secondo elemento di discontinuità riguarda il profilo energetico degli investimenti. Nelle versioni preliminari della misura era prevista una maggiorazione dell’agevolazione per i beni in grado di generare un risparmio energetico misurabile, in linea con la logica premiale già vista in Transizione 5.0.

 Con l’emendamento del 15 dicembre: 

  • questa maggiorazione viene completamente eliminata;
  • il beneficio fiscale non è più modulato in funzione del miglioramento energetico conseguito.

 L’iper ammortamento torna quindi ad essere una misura strutturalmente industriale e patrimoniale, sganciata da KPI energetici, certificazioni EGE o calcoli ex ante/ex post dei consumi.

Implicazione pratica: minore complessità tecnica, ma anche perdita di un possibile extra-beneficio per le imprese energivore o fortemente orientate all’efficienza.


Fotovoltaico agevolabile solo con pannelli di efficienza almeno di categoria b)

Resta l’apertura all’agevolazione degli impianti fotovoltaici, ma con una limitazione qualitativa più stringente rispetto alle ipotesi iniziali. L’emendamento stabilisce che gli impianti fotovoltaici sono agevolabili solo se i pannelli rientrano almeno nella categoria b) di efficienza.

 Sono quindi esclusi: 

  • impianti con pannelli di fascia bassa;
  • soluzioni non allineate agli standard tecnologici minimi.

 Implicazione pratica: attenzione alla scheda tecnica dei moduli fotovoltaici; vi è la necessità di verificare a monte la classificazione di efficienza in fase di progettazione dell’investimento.


Considerazioni finali 

L’emendamento del 15 dicembre 2025 segna un cambio di passo netto rispetto all’impostazione originaria

  • perimetro temporale chiuso e non retroattivo
  • ️ stop alla logica “green-premiale”
  • maggiore selettività tecnologica sul fotovoltaico

 Per le imprese, diventa fondamentale pianificare correttamente gli investimenti e valutare ex ante la reale convenienza fiscale in funzione del proprio profilo reddituale.

La misura rimane un importante incentivo fiscale soprattutto per le imprese a media e alta redditività.



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