Con Decreto del 19/04/2023 è stato reso noto l’aggiornamento della misura del PNRR Bando Parco Agrisolare 2023. La nuova edizione del Bando, a sostegno della realizzazione di impianti fotovoltaici nel settore agricolo e agroindustriale, modifica le spese ammissibili e le percentuali di agevolazione. L’aiuto, erogato sotto forma di contributo a fondo perduto, può raggiungere l’80% delle spese.
I soggetti beneficiari sono:
I beneficiari potranno costituirsi anche in forma aggregata, ad esempio, in associazioni temporanee di imprese, raggruppamenti temporanei d’impresa, reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili.
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore a € 7.000. I beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono essere regolarmente costituiti e iscritti come attivi nel registro delle imprese, essere in regola con il DURC e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come definita all’art. 2, punto 18 del regolamento GBER.
Le risorse a disposizione ammontano a Euro 993.031.470,19, e sono così ripartite:
Agli interventi realizzati è riconosciuto un contributo in conto capitale con le seguenti intensità di aiuto:
Rispetto alle precedenti edizioni, le principali novità riguardano:
Gli interventi devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale. Gli impianti fotovoltaici devono essere di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione.
Salvo eccezioni, per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il proprio autoconsumo, ovvero l’autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata.
Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica:
Sono considerate ammissibili le seguenti spese:
a) Per la realizzazione di impianti fotovoltaici
Il limite massimo per l’installazione dei pannelli fotovoltaici è pari ad euro 1.500/kWp, incrementabile a ulteriori euro 1.000/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 100.000,00.
Qualora siano installati dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 30.000,00.
b) Per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria):
Per tutti gli interventi sono altresì ammissibili, se prestate da soggetti esterni all’impresa:
Spese di progettazione, asseverazioni e altre spese professionali richieste dal tipo di lavori;
Spese relative all’elaborazione e presentazione della domanda, direzione lavori e collaudi.
Non sono ammissibili i seguenti costi (a titolo meramente esplicativo, non esaustivo):
Gli interventi devono essere avviati dopo la presentazione della domanda e realizzati entro 18 mesi dalla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari.
Gli aiuti possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato nel rispetto del divieto di doppio finanziamento.
Si attendono i successivi provvedimenti per determinare i termini di presentazione della domanda di contributo, criteri di valutazione dei progetti presentati e la modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.